Come possono gli operatori di settore, tra le due sponde dell’Oceano, interpretare il muro legale eretto dai supremi giudici USA e definire una rotta percorribile in questa crisi depressiva di fase?
È da tempo identificata “fase economica storica” dagli operatori, quella attuale che vede il mercato USA del vino introverso sull’elevazione dei dazi straordinari all’arrivo in dogana. Un effetto comune a molte altre categorie merceologiche definite “non strategiche” per l’economia statunitense, ma che nello specifico rimanda la curva dell’export vitivinicolo in Usa di almeno vent’anni indietro. Il deficit del 2025 attesta un -49% di valore per i vini esteri importati, marcando un gap delle disponibilità di vini ai consumatori statunitensi tra il 25 e il 30% del fabbisogno annuo.

Va ricordato che i vini esteri in USA sostengono la curva dei consumi interni di vino, storicamente oscillando tra il 35 e il 40% della domanda, con picchi sempre più alti, dalla pandemia in poi, per la crisi produttiva californiana causata dai cd. “Wildfires” e da altri scompensi metereologici ad affliggere Napa e Sonoma e altre maggiori zone produttive a denominazione.
La “fase” indica un break strutturale, cioè un mutamento dei fondamentali di quel mercato tale da cambiarne il funzionamento. I dazi riducono la spesa degli importatori, innescano inflazione sia dai costi nella catena del valore import-distribuzione-buyer, sia perché meno bottiglie a scaffale spingono in alto i prezzi.
In questa fase, l’amministrazione Trump ha provato ostinatamente a ridurre il deficit commerciale tarpando i consumi interni. Invocando una crisi dell’export Usa, il presidente applica secondo le regole IEEPA (protezione d’emergenza dell’economia interna) fin dal gennaio 2025 le misure tariffarie ormai note come “tariffs” rendendole, inoltre, incerte e variabili a piacimento del governo, con effetti ulteriori di anossia degli scambi.

La sentenza della Corte Suprema risponde, infatti, alla tesi di un singolo importatore di New York, Victor Schwartz, e del suo legale rappresentante presso la corte Neil Katyal, secondo cui i dazi, le “tariffs” imposte da Trump, sono illegali per diritto e per danno causato alle imprese nazionali.
Sul piano pratico, un anno di tariffs crea un esborso medio maggiore del singolo consumatore per circa $1700. Difficile stimare quanto il vino incida: in realtà, non essendo un bene primario è più soggetto alla rinuncia all’acquisto: semmai c’è un effetto aggregato di perdita di mercato anziché di incremento dei costi.
Dal lato della produzione, i magazzini europei restano pieni: il Mercato Usa deficitario è uno squilibrio durevole. Se gli sforzi delle cantine italiane s’indirizzano verso mercati finora meno considerati – non solo interni EU ma soprattutto quelli storicamente negletti, come India e Mercosur/Sudamerica, o il nuovo trattato di libero scambio tra Canada ed EU – il lento riallineamento preme sui listini penalizzando l’alto mainstream – dove i vini italiani sono dominanti.
Ma i produttori statunitensi non ridono certo: avendo sempre meno materia prima, sono incoraggiati dal loro ministro del commercio alla pratica, finora minoritaria, di acquisire mosti congelati da paesi del Sudamerica o di altre nazioni a produzione intensiva, per importarli senza dazi e tramutarli inopportunamente in “Product of USA”. Questo danneggia irrimediabilmente la reputazione delle cantine statunitensi e, in ultima istanza, la propensione al consumo interno per caduta della fiducia.
In sintesi, il governo Usa intende comprimere i mercati a esso sfavorevoli, quali quelli vitivinicolo, accettando anche di danneggiare i propri produttori. È riduzionismo, non protezionismo.

Sul piano legale commerciale tale disastro è favorito dal combinato di leggi che regolano il commercio statunitense con l’estero. Esso apre ancora a possibilità di dazi sostanzialmente ripetitivi degli stessi effetti di quelli abrogati sotto IEEPA.
Trump ne ha subito riaffermato l’impiego all’indomani della sentenza della Corte Suprema contro i “suoi” dazi.
Si consideri che i prodotti alimentari non rientrano nelle categorie esenti da dazi sotto l’USMCA – il “nuovo” trattato commerciale di Trump tra USA, Messico e Canada: la materia si inquadra perciò in un contesto severamente assoggettabile a restrizioni secondo il legislatore statunitense.
Poi, esistono diversi provvedimenti legislativi di tono protezionistico nella legge degli USA. Il primo è il Trade Expansion Act del 1962, la cui Sezione 232 permette la protezione da importazioni lesive dell’interesse nazionale strategico (i beni alimentari di alto valore come il vino sono inclusi). Poi, il Trade Act del 1974 presenta due sezioni, la 122 che riguarda gli sbilanciamenti commerciali con l’estero, e la 301 sulle indagini dell’USTR (il Segretario degli Affari Commerciali) contro pratiche commerciali scorrette di paesi terzi.
Tali regole, scritte in momenti diversi della storia commerciale statunitense, talvolta si sovrappongono e allungano i tempi di esercizio provvisorio delle misure protezionistiche introdotte.
Non essendo mai intervenuto un adeguato “restatement of the law” nella materia (ovvero quell’azione periodica del diritto federale che risolve ambiguità e scappatoie di successivi provvedimenti legislativi, quando non sentenze..) contempliamo mestamente uno scenario di inaffidabilità delle regole di funzionamento del mercato di uno stato democratico come gli USA.

Scenario che fa da specchio alla incompletezza delle regole dei mercati interni della UE (quello finanziario e del credito, ma anche i profili fiscali) e ne rende lontana la sintesi in un unico mercato.
Se infatti Trump applica con il dazio generale al 15% la Sez.122 già da subito dopo la sentenza, avocando a sé il diritto di proteggere la bilancia commerciale USA per 5 mesi prima che il Congresso possa respingerne le misure, le istituzioni europee non hanno misure d’immediato impiego per riequilibrare le partite in gioco.
Né sembrano intenzionate a far leva sui prodotti finanziari e del credito che vengono massicciamente acquistati in Europa: il sistema UE non ha ancora fatto alcun passo per integrarsi in “Euro Digitale” e rendere obsoleto il Dollaro USA come “safe haven” o porto sicuro delle transazioni.
Occorre all’evidenza un impegno alla leadership europea commerciale e finanziaria, uno sforzo di maturità al quale i paesi UE (anche non tutti) non debbano più sottrarsi.

Ne guadagneremmo innanzitutto come corpo politico-economico, ma uno tra i primi settori a beneficiarne sarebbe certamente quello vitivinicolo, al quale destinare risorse e sostegno non già svilite a mancette elettorali nelle singole nazioni europee, bensì serie misure di sistema a proteggere la solidità reputazionale e gli investimenti dei produttori europei.
In attesa di un cambio di “fase” che restauri la libertà di scambi commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, possiamo certamente creare valore tra paesi UE nel commercio di vino: possiamo rendere il cluster europeo più redditizio a bilanciare la contrazione USA.
Non è più una novità la brillantezza della domanda dei mercati scandinavi, assieme a un emergente mercato dell’Est Europa tuttavia ancor privo delle necessarie garanzie finanziarie. C’è da lavorarci, insomma.
Le produzioni italiane hanno oggi, inoltre, nuove opportunità per creare cataloghi dedicati al continente indiano e al Sudamerica, e anche al Canada e altri paesi del Commonwealth nel quale rientrerebbe anche il Regno Unito.
Siamo perciò in un segmento esiziale di questa fase, dove l’instabilità del mercato Usa dibatte le sue sorti tra sentenze e stratagemmi amministrativi. La rotta italiana verso altri mercati impone la creazione di valore aggregando potenzialità finora considerate periferiche e sussidiarie, oggi invece rese centrali per gravità.



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